Consulenza tecnica di parte

Quando la causa si decide su un dettaglio tecnico, serve qualcuno che quei sistemi li abbia costruiti

Analisi tecnica di software, architetture, log e dati per controversie civili, penali e arbitrali. Non vengo da un laboratorio: vengo da undici anni passati a progettare, scrivere e mandare in produzione i sistemi di cui poi si discute in aula — e questo cambia le domande che so fare.

Abilitazione

Abilitato alla professione di Ingegnere dell'Informazione (Sez. A). Sezione A — settore informazione · sessione di settembre 2026 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31).

L'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri è in corso di perfezionamento. Nel frattempo posso accettare incarichi come consulente tecnico di parte, che non la richiedono (art. 201 c.p.c. e art. 225 c.p.p.); le attività riservate agli iscritti — prima fra tutte l'asseverazione di perizie — saranno disponibili a iscrizione completata. Lo scrivo qui perché è il genere di cosa che è meglio sapere prima, non dopo.

Quando serve un consulente tecnico di parte

Il software non fa quello che il contratto diceva

Fornitura contestata, capitolato disatteso, collaudo mai superato. Serve stabilire cosa fosse dovuto, cosa sia stato consegnato e dove passi la linea fra difetto e cambio di requisito.

Il progetto è in ritardo e nessuno sa di chi sia la colpa

Ricostruire la sequenza reale delle decisioni — chi ha chiesto cosa, quando, e cosa è stato risposto — a partire da ticket, repository, pipeline di rilascio e documentazione.

I dati non ci sono più

Perdita di dati, backup che non c’erano o non erano mai stati ripristinati, servizio fermo oltre lo SLA. La differenza fra un backup eseguito e un backup verificato è spesso il cuore della causa.

Di chi è questo codice

Titolarità e paternità del sorgente, derivazione fra due basi di codice, licenze open source non rispettate, sottrazione di banche dati.

Data breach e misure di sicurezza

Stabilire se le misure tecniche e organizzative fossero adeguate al rischio ai sensi dell’art. 32 GDPR, e se la violazione sia stata rilevata e notificata nei termini.

Il sito raccoglieva dati che non dichiarava

Verifica di cosa un sito o un e-commerce trasmettesse davvero, a chi, e con quale base giuridica — contro quanto scritto nell’informativa e nel banner.

Prove digitali in un procedimento penale

E-mail, PEC, chat, log, dispositivi e account: acquisizione conforme, verifica dell’integrità, analisi della catena di custodia e delle attività della controparte tecnica.

Quanto vale, quanto è costato

Stima del valore di un software o di un asset digitale e quantificazione economica del danno da malfunzionamento, fermo o perdita di dati.

Dove sono più forte

L'informatica forense classica — il disco, il telefono, l'immagine bit a bit — è un mestiere affollato e ben servito. Il vuoto sta un livello sopra, dove la prova non è un file ma il comportamento di un sistema:

  • Ricostruzione del comportamento di un sistema SaaS dai suoi log applicativi.
  • Verifica se un backup sia mai stato effettivamente ripristinato, non solo eseguito.
  • Analisi della storia di una pipeline CI/CD: chi ha rilasciato cosa, quando e con quale approvazione.
  • Timeline su audit log cloud (AWS CloudTrail, Google Cloud Audit Logs, Azure Activity Log).
  • Git forensics per la titolarità del codice sorgente: paternità, derivazione e cronologia dei contributi.
  • Verifica di quali dati un sito o un e-commerce raccogliesse e trasmettesse davvero, a fronte di quanto dichiarato.

Ambiti di perizia

Qualità e conformità del software

Aderenza del prodotto al capitolato, difettosità, manutenibilità, debito tecnico, adeguatezza del collaudo.

ISO/IEC 25010 (SQuaRE) · ISO/IEC/IEEE 12207

Architettura e documentazione delle scelte tecniche

Adeguatezza delle decisioni architetturali e tracciabilità delle motivazioni.

ISO/IEC/IEEE 42010

Ciclo di vita e governo del progetto

Tracciabilità dei requisiti, gestione delle varianti, cause tecniche di ritardi e non conformità.

ISO/IEC/IEEE 12207 · ISO/IEC/IEEE 15288

Servizi IT, livelli di servizio e gestione incidenti

Verifica di SLA, disponibilità effettiva, tempestività e adeguatezza della risposta agli incidenti.

ISO/IEC 20000-1 · ISO/IEC 27035

Log, tracciamento e integrità delle registrazioni

Completezza, integrità e conservazione dei log; ricostruzione della sequenza degli eventi a partire dalle registrazioni applicative e di sistema.

ISO/IEC 27037 · ISO/IEC 27041 · ISO/IEC 27042 · ISO/IEC 27043

Backup, continuità operativa e ripristino

Esistenza, verificabilità e RTO/RPO reali dei backup — con la distinzione, spesso decisiva, fra un backup eseguito e un backup mai ripristinato.

ISO 22301 · ISO/IEC 27031

Sicurezza delle informazioni

Adeguatezza delle misure tecniche e organizzative rispetto al rischio e agli obblighi di legge.

ISO/IEC 27001 · ISO/IEC 27002 · GDPR art. 32 · NIS2 — D.Lgs. 138/2024

Cloud: responsabilità, dati personali e lock-in

Ripartizione delle responsabilità fra fornitore e cliente, trattamento dei dati personali, portabilità.

ISO/IEC 27017 · ISO/IEC 27018

Privacy e governo del dato

DPIA, basi giuridiche, tempi di conservazione, ruoli di titolare e responsabile, data breach.

GDPR artt. 28, 32, 33-34, 35 · ISO/IEC 27701 · ISO/IEC 29100

Informatica forense

Acquisizione e conservazione della prova digitale, calcolo e verifica degli hash, catena di custodia, timeline degli eventi, analisi di log, e-mail e PEC.

ISO/IEC 27037 · L. 48/2008 (Convenzione di Budapest) · artt. 244, 247, 254-bis, 260 c.p.p. · artt. 359 e 360 c.p.p.

Documento informatico e valore probatorio

Firme elettroniche, marche temporali, conservazione a norma, efficacia probatoria delle riproduzioni.

D.Lgs. 82/2005 (CAD) artt. 20-21 · art. 2712 c.c. · eIDAS · Linee Guida AgID

Proprietà intellettuale del software

Titolarità e paternità del codice sorgente, derivazione fra basi di codice, conformità alle licenze open source, tutela delle banche dati.

L. 633/1941 artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater, 64-quinquies · D.Lgs. 169/1999

Sistemi di intelligenza artificiale

Classificazione del rischio, obblighi di trasparenza, tracciabilità delle decisioni automatizzate.

Reg. UE 2024/1689 (AI Act) · L. 132/2025

Stima, valutazione e quantificazione del danno

Valore di un software o di un asset digitale, quantificazione economica del danno da malfunzionamento, fermo o perdita di dati, perizie asseverate per agevolazioni (iperammortamento, Transizione 5.0).

LM-31 — analisi dei processi e valutazione economica

Metodologia

  • Valutazione preliminare di ammissibilità e assenza di conflitto di interessi prima di accettare l’incarico.
  • Distinzione esplicita fra accertamento tecnico ripetibile (art. 359 c.p.p.) e non ripetibile (art. 360 c.p.p.), con le garanzie che il secondo impone.
  • Acquisizione con alterazione nulla della fonte, hash calcolato all’origine e riverificato a ogni passaggio.
  • Catena di custodia documentata: chi ha avuto cosa, quando e in quale forma.
  • Separazione netta fra dato rilevato, inferenza tecnica e valutazione — perché in contraddittorio è la confusione fra i tre a far cadere una perizia.
  • Elaborato con metodo replicabile: un altro tecnico, con gli stessi dati, deve poter ripercorrere i passaggi.

Strumenti

  • CAINEDistribuzione forense italiana, la più ricorrente nei tribunali italiani
  • FTK ImagerAcquisizione e imaging di supporti
  • Guymager · dd/dcflddImaging bit a bit con verifica di integrità
  • Autopsy / The Sleuth KitAnalisi di file system e artefatti
  • plaso / log2timelineCostruzione di timeline da fonti eterogenee
  • VolatilityAnalisi della memoria volatile
  • Wireshark · ZeekAnalisi di traffico e protocolli di rete
  • ELK / OpenSearch · DuckDBCorrelazione e interrogazione di grandi volumi di log
  • SHA-256 · marca temporale eIDASIntegrità della copia e datazione opponibile

Come funziona un incarico

  1. Primo contatto e inquadramento: cosa si deve dimostrare, con quali documenti e in che tempi.
  2. Verifica di ammissibilità e assenza di conflitto di interessi, prima di qualunque impegno.
  3. Preventivo scritto, con il quesito tecnico formulato in modo che abbia una risposta verificabile.
  4. Analisi e acquisizione delle fonti, documentando ogni passaggio.
  5. Elaborato peritale, con separazione netta fra dato rilevato, inferenza tecnica e valutazione.
  6. Eventuale partecipazione alle operazioni peritali, alle udienze e al contraddittorio con il CTU.

Domande frequenti

Che differenza c’è fra CTU, CTP, perito e consulente del pubblico ministero?

Il CTU (consulente tecnico d’ufficio) è nominato dal giudice nel processo civile ed è terzo fra le parti. Il perito è la figura corrispondente nel processo penale, nominato dal giudice. Il consulente del pubblico ministero assiste l’accusa nelle indagini. Il CTP — consulente tecnico di parte — è invece nominato e pagato da una delle parti, ne assiste la difesa tecnica, partecipa alle operazioni peritali e può depositare osservazioni critiche all’elaborato del CTU o del perito. Il CTP non è terzo: è il tecnico della parte, e il suo valore sta nel mettere il difensore in condizione di discutere la tecnica alla pari.

Per nominare un consulente tecnico di parte serve un iscritto all’albo?

No. La nomina di un consulente tecnico di parte — art. 201 c.p.c. nel civile, art. 225 c.p.p. nel penale — non richiede l’iscrizione all’albo dei periti o dei consulenti tecnici d’ufficio, che riguarda invece le nomine fatte dal giudice. L’iscrizione all’Ordine professionale è necessaria per le attività riservate, prima fra tutte l’asseverazione di perizie.

Quanto costa una consulenza tecnica di parte?

Dipende dall’oggetto e dal materiale da esaminare, e viene sempre concordata prima per iscritto. Un primo inquadramento — capire se la tesi tecnica sta in piedi e cosa servirebbe per dimostrarla — è breve e a costo definito in anticipo: è anche il momento in cui è giusto dire a un difensore che la strada tecnica non porta dove spera.

Che differenza c’è fra un accertamento ripetibile e uno non ripetibile?

Un accertamento è non ripetibile quando l’attività tecnica altera o consuma la fonte di prova, e in quel caso l’art. 360 c.p.p. impone l’avviso ai difensori e ai consulenti di parte, che hanno diritto di assistere. Sui dati digitali la distinzione è delicata: un’acquisizione fatta bene è ripetibile proprio perché non altera l’originale, ma un’acquisizione fatta male lo altera in modo irreversibile. È una delle prime cose da verificare nell’operato della controparte tecnica.

Si può lavorare da remoto?

Per buona parte del materiale sì: log, repository, audit log cloud, copie forensi già acquisite ed export documentali si analizzano ovunque. L’acquisizione di dispositivi fisici e le operazioni peritali in presenza si concordano caso per caso.

Un primo inquadramento è breve

Capire se la tesi tecnica regge, e cosa servirebbe per dimostrarla, richiede una conversazione — non un incarico. Se la strada tecnica non porta dove sperate, è meglio saperlo subito.

Parliamone

2026 · Le informazioni in questa pagina descrivono un'attività di consulenza tecnica e non costituiscono consulenza legale.

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