Domanda GSE per l'iperammortamento 2026: le tre comunicazioni
L'accesso passa dall'Area Clienti del GSE, sulla piattaforma che continua a chiamarsi Transizione 5.0 anche se il meccanismo dell'agevolazione è cambiato. Il percorso è in tre comunicazioni, con una scadenza intermedia che è quella su cui si inciampa: 60 giorni per confermare, con un acconto del 20% già pagato.
Contenuto verificato al 28 luglio 2026
Le tre fasi
| Fase | Cosa si trasmette | Quando |
|---|---|---|
| Comunicazione preventiva (prenotazione) | Dati dell'impresa, tipologia di investimenti secondo gli Allegati IV e V, importo previsto e calcolo della maggiorazione, per ciascuna struttura produttiva | Dal 12 giugno 2026 |
| Comunicazione di conferma | Conferma dell'investimento, con acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione già versato | Entro 60 giorni dall'esito positivo. Piattaforma aperta dal 21 luglio 2026 |
| Comunicazione di completamento | Chiusura dell'investimento, con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile | Entro il 15 novembre 2028 |
I 60 giorni sono il punto critico
Dopo l'esito positivo sulla comunicazione preventiva hai 60 giorni per trasmettere la conferma, e la conferma richiede che tu abbia già versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Significa che la trattativa con il fornitore, l'ordine e il primo pagamento devono stare dentro quella finestra.
Prenotare prima di avere un fornitore scelto è il modo più comune di bruciare la prenotazione.
Non prenotare per «tenere il posto». Non c'è un posto da tenere — non essendoci un plafond che si esaurisce, prenotare in anticipo non ti mette al riparo da niente e ti mette addosso i 60 giorni.
I documenti, e chi li firma
La perizia asseverata è richiesta a prescindere dal valore del bene. Non esiste, per questa misura, la soglia sotto la quale bastava l'autodichiarazione del legale rappresentante a cui eri abituato con Transizione 4.0.
- Perizia tecnica asseverata, che attesta le caratteristiche tecniche del bene e la sua interconnessione: la firma un ingegnere o un perito industriale iscritto all'albo.
- Certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese: la firma un revisore legale.
- Documentazione tecnica del fornitore a supporto della perizia: la produce chi ha realizzato il bene o il software.
Se il bene viene ceduto prima della fine
In caso di cessione a titolo oneroso durante il periodo di fruizione, la maggiorazione prosegue sulle quote residue se nello stesso periodo d'imposta sostituisci il bene con uno nuovo dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, con i medesimi requisiti. Se il bene sostitutivo costa meno, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo.
Il resto del percorso
Domande frequenti
Devo prenotare prima di ordinare il bene?
- La comunicazione preventiva viene prima, ma non conviene inviarla finché non hai un fornitore e un preventivo solidi: dall'esito positivo scattano 60 giorni per confermare, e la conferma richiede un acconto del 20% già versato. Prenotare troppo presto significa consumare la finestra in trattativa.
Cosa succede se non confermo entro 60 giorni?
- La prenotazione decade e l'investimento non risulta più coperto da quella comunicazione. Non essendoci un plafond a esaurimento, il danno è procedurale e non definitivo: si può ripresentare la comunicazione preventiva, restando dentro la finestra degli investimenti che chiude il 30 settembre 2028.
Serve la perizia anche per i beni di valore modesto?
- Sì. Per l'iperammortamento 2026 la perizia tecnica asseverata è prevista a prescindere dal valore del bene, a differenza di quanto accadeva con Transizione 4.0 dove sotto una certa soglia bastava una dichiarazione del legale rappresentante.
Chi può firmare la perizia asseverata?
- Un ingegnere o un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale. Il fornitore del bene o del software non può asseverare i requisiti di ciò che ha venduto: può solo fornire la documentazione tecnica su cui il perito basa la propria valutazione.
La documentazione tecnica la prepariamo noi
Se il bene immateriale del tuo progetto è un software che sviluppiamo, la descrizione dell'interconnessione e le evidenze tecniche per il perito fanno parte della consegna.
Vedi come lavoriamoFonti
Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale. Fanno fede il testo della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art. 1, commi 427-436, e Allegati IV e V), il decreto interministeriale 7 maggio 2026 e il decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026. Siamo ingegneri: sappiamo come si costruisce e si documenta un software interconnesso, non sostituiamo il tuo commercialista. La perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile devono essere firmate da professionisti abilitati, che non siamo noi.