Iperammortamento 2026: come funziona davvero
Dal 1° gennaio 2026 il credito d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 è sostituito da una maggiorazione del costo deducibile, fino al 180%. Cambia il meccanismo, non solo la percentuale: non si compensa più in F24, si deduce in dichiarazione lungo l'ammortamento. Questa pagina spiega chi può usarlo, su cosa, e con quali passaggi — con i numeri presi dalla norma e non da un riassunto.
Contenuto verificato al 28 luglio 2026
In una riga
Non è un credito d'imposta: è una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che aumenta le quote di ammortamento deducibili. Il beneficio non arriva in cassa, arriva in dichiarazione.
Le tre aliquote, e perché non sono una sola
La maggiorazione si applica per scaglioni, non sull'importo complessivo. Un investimento da 12 milioni non prende il 50% su tutto: prende il 180% sui primi 2,5 milioni, il 100% sui successivi 7,5 e il 50% sugli ultimi 2. È l'errore più diffuso nella copertura di seconda mano, e cambia il conto di parecchio.
La colonna del beneficio fiscale è calcolata con IRES al 24% ed è indicativa: dipende dalla tua aliquota effettiva e dalla capienza.
| Quota di investimento | Maggiorazione | Beneficio indicativo (IRES 24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | +180% | 43,2% del costo |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni | +100% | 24% del costo |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni | +50% | 12% del costo |
Chi può accedere
Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale. Non c'è un elenco di codici ATECO ammessi da consultare.
- La spettanza è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Sono esclusi gli investimenti destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartengono allo stesso soggetto.
Su cosa: le due famiglie di beni
La prima famiglia sono i beni materiali e immateriali strumentali nuovi degli Allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione non è un dettaglio burocratico: è il requisito che qualifica il bene, e va dimostrata nella perizia.
La seconda famiglia sono i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio, dimensionati entro il 105% del fabbisogno energetico medio annuo dell'esercizio precedente.
Sui software la regola discrimina il contratto, non la tecnologia: le licenze pluriennali o perpetue rientrano, i canoni SaaS e gli abbonamenti cloud no. È il punto che manda fuori strada più aziende, e lo abbiamo spiegato per esteso in una pagina dedicata.
Cosa non si può cumulare
La maggiorazione è cumulabile con altre sovvenzioni nazionali ed europee sui medesimi costi, purché i sostegni non coprano le stesse quote di costo e la somma non superi il costo effettivamente sostenuto.
Non si applica invece agli investimenti che fruiscono del credito d'imposta 4.0 o 5.0 (art. 1, comma 446, legge 30 dicembre 2024 n. 207). Sullo stesso bene si sceglie: o l'uno o l'altro.
Le date che contano
| Passaggio | Quando |
|---|---|
| Investimenti agevolabili | dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 |
| Apertura prenotazioni sulla piattaforma GSE | 12 giugno 2026 |
| Apertura comunicazioni di conferma (acconto 20%) | 21 luglio 2026 |
| Termine per la comunicazione di completamento | 15 novembre 2028 |
Una cosa che quasi tutti raccontano male
Troverai molte pagine che ti dicono di affrettarti perché i fondi stanno finendo. La dotazione complessiva è di circa 9,7 miliardi, ma a differenza di Transizione 5.0 qui non esiste un montante che si esaurisce a mano a mano che arrivano le prenotazioni: è una maggiorazione di deducibilità, che produce minori entrate fiscali distribuite negli anni di ammortamento, non un credito tirato da un fondo blindato.
L'urgenza vera è un'altra e riguarda te: la finestra degli investimenti chiude il 30 settembre 2028 e la conferma va inviata entro 60 giorni dall'esito positivo. Sono scadenze tue, non della cassa dello Stato.
Il resto del percorso
Domande frequenti
L'iperammortamento 2026 è un credito d'imposta?
- No. È una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto, che aumenta le quote di ammortamento deducibili ai fini delle sole imposte sui redditi. Non si compensa in F24 come facevano Transizione 4.0 e 5.0: si deduce in dichiarazione lungo il piano di ammortamento del bene.
Quanto vale davvero il 180%?
- Su un bene da 100.000 euro la maggiorazione porta il costo fiscalmente riconosciuto a 280.000 euro. Con IRES al 24% il risparmio d'imposta complessivo è circa 43.200 euro, ma distribuito lungo gli anni di ammortamento del bene, non incassato subito.
Posso usarlo insieme alla Nuova Sabatini o a un bando camerale?
- In generale sì: il cumulo con altre agevolazioni nazionali ed europee è ammesso se i sostegni non coprono le stesse quote di costo e se il totale non supera il costo sostenuto. È invece escluso il cumulo, sullo stesso bene, con il credito d'imposta 4.0 o 5.0. Il conteggio va fatto caso per caso con il tuo commercialista.
I fondi possono esaurirsi mentre preparo la domanda?
- No, non nel senso di uno sportello che chiude. Non c'è un plafond che si satura in fase di prenotazione: la misura produce minori entrate fiscali stimate, non attinge a un montante a scalare. Le scadenze da rispettare sono quelle procedurali, in particolare i 60 giorni per la conferma e il 30 settembre 2028 per gli investimenti.
Un software rientra nell'iperammortamento?
- Dipende da come lo acquisti, non da cosa fa. Un software acquistato in proprietà o con licenza d'uso pluriennale o a tempo indeterminato è iscrivibile fra le immobilizzazioni immateriali e può rientrare, se soddisfa i requisiti di interconnessione dell'Allegato V. Un canone SaaS o un abbonamento cloud è un costo d'esercizio per un servizio continuativo e resta escluso.
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Se il gestionale, il portale o l'integrazione che stai valutando deve essere agevolabile, il contratto conta quanto il codice. Sviluppiamo software su misura con licenza pluriennale e la documentazione tecnica che serve al perito.
Vedi come lo affrontiamoFonti
Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale. Fanno fede il testo della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (art. 1, commi 427-436, e Allegati IV e V), il decreto interministeriale 7 maggio 2026 e il decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026. Siamo ingegneri: sappiamo come si costruisce e si documenta un software interconnesso, non sostituiamo il tuo commercialista. La perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile devono essere firmate da professionisti abilitati, che non siamo noi.