Cosa puoi finanziare con l’AI (e cosa i bandi escludono per iscritto)

L’intelligenza artificiale e il CRM sono nell’elenco delle tecnologie ammesse, per nome. I siti web, l’e-commerce non interconnesso, la SEO, il SEM e il web advertising sono nell’elenco delle spese escluse — anche questi per nome. È la distinzione che decide se una pratica regge o viene revocata.

Content reviewed on 13 luglio 2026

Le tecnologie ammesse

I bandi camerali derivano da un impianto nazionale comune e ne condividono l’elenco delle tecnologie abilitanti. Fra queste compaiono esplicitamente l’intelligenza artificiale e il customer relationship management, insieme a cloud, cybersecurity, big data e analytics, IoT, robotica, blockchain, sistemi gestionali integrati, realtà aumentata e sistemi digitali per la sostenibilità.

Non serve interpretazione: se il tuo progetto è un assistente AI e un CRM, sei dentro due voci nominate nel testo.

Le spese escluse, e perché una revoca fa più male di un rifiuto

L’elenco delle esclusioni è chiuso e ricorre quasi identico da un bando all’altro: siti web aziendali, tecnologie informatiche di base (PC, tablet, smartphone, stampanti non 3D), web advertising, SEO e SEM, consulenze fiscali, contabili, legali o di mera promozione commerciale, spese di trasporto, vitto e alloggio. L’e-commerce è ammesso solo se effettivamente interconnesso a un’altra tecnologia dell’elenco.

La differenza fra un rifiuto e una revoca è il momento in cui arrivano. Un rifiuto arriva prima che tu abbia speso. Una revoca arriva dopo — quando la fattura l’hai già pagata e il contributo te lo chiedono indietro.

Se qualcuno ti propone un sito web o una campagna SEO come spesa finanziabile col voucher, non ti sta facendo un favore: ti sta esponendo a una revoca.

Il caso del canone: nessuno lo esclude, nessuno lo nomina

Tutti i bandi parlano di «spese per l’acquisto delle tecnologie». Abbiamo letto gli elenchi delle esclusioni sui testi primari: i canoni di licenza non ci sono. Ma non sono nemmeno nominati fra le spese ammesse, il che lascia un margine di interpretazione a chi istruisce la pratica.

La struttura prudente, quindi, è una licenza d’uso a tempo determinato più l’implementazione, fatturata dentro la finestra di progetto del bando, invece di un abbonamento a tempo indeterminato che sfora la finestra. È una scelta su come si fattura, non su cosa si compra — e serve a non lasciare quel margine aperto.

Le tre voci di spesa, e perché non sono intercambiabili

  • Tecnologia — il software, l’implementazione, l’integrazione con i sistemi che già hai.
  • Consulenza — l’analisi, il piano di digitalizzazione, l’audit. In molte Camere richiede un fornitore qualificato.
  • Formazione — le ore erogate al personale, con registro e attestati. Anche questa, in quasi tutte le Camere, richiede un fornitore qualificato.
  • Alcune Camere impongono una ripartizione minima fra le tre. Un progetto tutto tecnologia, lì, è inammissibile.

Domande frequenti

Un chatbot AI sul sito è una spesa ammissibile?

Sì: l’intelligenza artificiale è una delle tecnologie elencate dai bandi, e un assistente conversazionale ne è un’applicazione diretta. Attenzione però a come viene descritto nel capitolato: se il progetto viene presentato come «sito web» o «e-commerce», rischia di finire nell’elenco delle esclusioni, indipendentemente da cosa faccia davvero.

E il CRM?

È ammesso, e nominato per esteso nell’elenco delle tecnologie («customer relationship management»). È una delle voci più solide che si possano mettere in un progetto.

Posso mettere nel progetto anche il rifacimento del sito?

No. I siti web aziendali sono esclusi dalla quasi totalità dei bandi, per iscritto. Se ti serve un sito, fallo — ma fuori dal progetto voucher e a prezzo pieno. Tenerlo fuori è quello che protegge la pratica.

Cosa è ammesso nella tua Camera

L’elenco delle spese cambia da bando a bando. La verifica ti mostra quello della tua provincia, con i vincoli di ripartizione se ce ne sono.

Vai alla verifica

Fonti

Le informazioni di questa pagina sono tratte dai bandi pubblicati dalle Camere di commercio e hanno finalità informativa. Non costituiscono consulenza, e in caso di difformità fa fede il testo ufficiale del bando, che può essere modificato, prorogato o chiuso anticipatamente in qualsiasi momento. Il contributo è concesso dalla Camera di commercio previa istruttoria della domanda: nessun fornitore può garantirne l’esito.